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Scuola-Lavoro: attenzione alla tutela delle opere dell’ingegno

In un’intervista a tutto campo sul giornale di economia online, Affaritaliani, l’Avv Luciano Daffarra, partner dello studio legale internazionale C-Lex, fa il punto sul tema della tutela della creatività e delle opere dell’ingegno realizzate dentro le mura scolastiche. La domanda da porsi è: “chi tutela e cosa?”. Leggi qui l’intervista completa

La tutela delle opere dell’ingegno a scuola: su Scuola24 intervento Avv. Daffarra di C-lex

Da Scuola24 del Sole24Ore

Ha suscitato scalpore la notizia di recente diffusa dalla stampa della condanna al risarcimento del danno che il tribunale di Milano ha posto a carico di quattro professori dell’università di Firenze, i quali avevano usurpato la scoperta di un procedimento utile a individuare e a trattare la sclerosi multipla che una giovane laureanda aveva pubblicato nella propria tesi di laurea, sfruttandola per fini commerciali. Altrettanto rilevante in questa vicenda è il fatto che, alla somma posta a carico dei docenti e dell’ateneo quale risarcimento del danno per la contraffazione di una privativa altrui, allo scopo di ottenere un brevetto a proprio favore, si è aggiunto l’importo che l’università di Firenze ha chiesto in restituzione ai professori che avevano violato i diritti della studentessa ricercatrice e che la Corte dei conti della Toscana ha liquidato a favore dell’ente scolastico addebitandola ai docenti profittatori. La vicenda rappresenta un caso concreto del più grande tema della tutela delle opere dell’ingegno create da docenti e discenti in seno alla scuola, ove sempre più complessi e articolati sono gli intrecci fra i soggetti che forniscono l’insegnamento, la materia prima per la realizzazione delle opere e lo studio e la creatività dei singoli studenti che possono dare vita a invenzioni dotate di novità e di originalità tali da renderle tutelate dall’ordinamento.

Nodo proprietà

E’ quindi, la materia della proprietà delle opere realizzate in seno agli istituti scolastici e – di conseguenza – quello della titolarità del diritto patrimoniale, oltre che del diritto morale d’autore su di esse, che assume oggi una rilevanza fondamentale, soprattutto nell’ottica di una sempre maggiore compenetrazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro. In tale contesto, infatti, la scuola non solo pone a disposizione di imprese od enti (che ne divengono acquirenti) il contributo lavorativo dei propri studenti ma, spesso, garantisce alle imprese anche il risultato del loro ingegno, dotato di intuito e di creatività. Pensiamo, a tale stregua, a una scuola che istruisca i propri studenti a creare disegni che possano essere utilmente impiegati nei procedimenti industriali: se uno di loro creasse un elaborato che per la sua peculiarità possa essere definito come “nuovo” e abbia anche il requisito del “carattere individuale”, tanto da godere di tutela in base alla legge, a chi apparterrà il risultato di tale creazione? Alla scuola che ha fornito gli strumenti, anche tecnici, necessari per sviluppare il “design”, allo studente che ha avuto l’intuizione e la creatività necessarie per realizzare l’opera, o all’impresa che ha investito il proprio denaro sul disegno realizzato dal discente scommettendo sul risultato economico di un prodotto connotato da una forma nuova?

Riferimenti Se riprendiamo questo discorso prendendo le mosse dalla tesi di laurea cui abbiamo fatto sopra cenno, in assenza di norme di legge che ci consentano di garantire all’opera una tutela giuridica autonoma, dobbiamo rifarci alla ormai datata giurisprudenza della Corte d’Appello di Perugia che, nel lontano 22 febbraio 1995, ebbe a statuire che «le direttive di controllo, sorveglianza, ingerenza, talvolta anche pregnanti esercitate da un p0rofessore sullo svolgimento di una tesi di laurea, non impediscono che la tesi sia risultato precipuo dell’attività creativa del laureando tutelabile in base alla legge sul diritto d’autore (…)». A tale proposito è opportuno ricordare che la legge 475 del 19 aprile 1925 all’articolo 1 punisce penalmente la falsa attribuzione di un lavoro altrui da parte di soggetti che aspirino a diplomi, uffici o titoli (anche ai fini dell’insegnamento o all’esercizio di una professione). La Cassazione ha anche di recente confermato la piena operatività della norma con sentenza 12 maggio 2011, numero 18826 della III Sezione penale, già in precedenza tracciata in un caso analogo a quello trattato dal Tribunale di Milano dalla stessa Cassazione (Sentenza 34726/08 del 4 giugno 2008).

Opere realizzate nelle scuole

Ma se rivolgiamo la nostra attenzione alle opere realizzate dagli studenti nelle scuole, in particolare nei licei artistici o negli istituti ove si sviluppano lavori come, ad esempio, disegni, progetti, opere figurative, destinate a essere cedute a terzi, quale dovrà essere il trattamento giuridico e il regime patrimoniale di tali atti di disposizione? A chi andranno le somme derivanti dalla vendita di dette creazioni e, se ci dovessimo trovare di fronte a un’opera collettiva, come andranno ripartiti i proventi? Ulteriori questioni si pongono relativamente alla paternità dell’opera e al suo riconoscimento nelle varie forme di sfruttamento dei prodotti realizzati dalla scuola per conto di terzi o a questi trasferite.

Proventi e ripartizione

La disciplina esistente in materia, cui molti enti scolastici fanno riferimento nei propri “regolamenti di istituto” è quella riconducibile all’articolo 28 del decreto interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001 avente a titolo “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. Tale norma stabilisce che «spetta all’istituto scolastico il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali», ciò – ovviamente – fermo restando il riconoscimento agli autori del diritto morale d’autore (paternità dell’opera), mentre «lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall’invito rivolto dagli autori dell’opera». In base alla medesima disposizione è riconosciuto «ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell’opera». In altre parole, per le attività non curriculari, la ripartizione dei proventi avviene al 50% fra scuola e studenti-autori, ovvero anche insegnanti-autori.

Circa il valore giuridico di questo regolamento e il rapporto che esso viene a configurare con la legge Autore i dubbi e le perplessità non mancano, anche ad una lettura non approfondita del testo, come pure ci si chiede quale possa essere l’esito di una controversia che vada a toccare i diritti di docenti e studenti in una materia tanto complessa quanto interessante, al pari della vicenda che ha coinvolto l’università di Firenze di cui sopra. In un’epoca come quella attuale, in cui il binomio “scuola-lavoro” sta acquisendo sempre maggiore importanza, diventa indispensabile identificare provvedimenti legislativi applicabili “erga omnes”.

Avv Luciano Daffarra, C-Lex

 

 

 

Sul Sole24Ore l’Avv. Daffarra di C-Lex spiega l’introduzione del nuovo registro per opere girate con i fondi pubblici

All’interno della nuova legge sul cinema approvata nei mesi scorsi vi è l’introduzione del nuovo registro per le opere girate con i Fondi Pubblici. L’avv. Daffarra dello Studio Legale C-Lex spiega nel dettaglio la normativa. Di seguito l’articolo completo prc-2016-daffarra-sole24ore-24-novembre

Comunicato Stampa: nasce la più grande piattaforma europea d’informazione sulla protezione dei dati personali

Avvocati provenienti da 32 Paesi Europei hanno contribuito alla creazione ed al lancio della più grande piattaforma di informazione sulla protezione dei dati personali, denominata Cloud Privacy Check (CPC). Il CPC mette a confronto la disciplina internazionale consentendo alle aziende interessate di ottenere importanti benefici e risparmi di spesa, grazie ad un’informazione semplice e chiara con particolare riguardo ai servizi cloud

Milano, 21 Novembre 2016 – Comprendere la complessità dell’attuale normativa Europea sulla protezione dei dati personali non è agevole neppure per gli operatori di settore. Se a ciò si aggiungono le spesso minime ma generalmente significative differenze esistenti tra le discipline dei vari Stati membri dell’UE, districarsi in tale contesto può diventare particolarmente complicato senza un adeguato supporto che consenta di interpretarne correttamente fin dall’inizio le varie sfaccettature.

EuroCloud Austria, in persona del suo presidente Dott. Tobias Höllwarth, ha promosso un’iniziativa innovativa mirata a costruire uno strumento che potesse semplificare la comprensione di questo insieme di norme coinvolgendo più di 40 avvocati provenienti da tutta Europa.

Per l’Italia sono stati prescelti gli avvocati Gianluca Morretta e Chiara Agostini di R&P Legal e gli Avv.ti Iacopo Destri e Anna Maria Lotto di C-Lex Studio Legale.

Il Cloud Privacy Check (CPC), risultato di tale importante sforzo multi-giurisdizionale, è rinvenibile all’indirizzo www.cloudprivacycheck.eu sito che presenta una forte fruibilità, grazie all’impiego di varie infografiche ed utili strumenti di raffronto, e che spiega i principi della normativa relativa alla protezione dei dati personali in 26 lingue.

L’Avv. Iacopo Destri dichiara: “Purtroppo in Europa non è solo la diversità delle lingue nazionali a creare difficoltà: i fornitori di servizi cloud e gli utenti devono affrontare importanti ostacoli in materia di protezione dei dati personali, che si traducono in un rilevante svantaggio competitivo rispetto ad altri mercati come quello USA.

L’Avv. Chiara Agostini dichiara: “Questa iniziativa è il frutto di una importante collaborazione internazionale di professionisti specializzati nella protezione dei dati personali che hanno deciso di collaborare per creare uno strumento che possa fornire un maggior livello di educazione e consapevolezza negli operatori e nei fruitori dei servizi cloud. Ciò con l’auspicio di poter contribuire all’evoluzione sostenibile di strumenti che rappresentano il futuro dell’impresa e che avranno sempre più un importante impatto nella vita di tutti i cittadini“.

Il Cloud Privacy Check (CPC) si propone di semplificare i processi decisionali per gli operatori ed utenti dei servizi cloud. Inoltre, l’accesso al database di Data Protection Compliance fornirà utili informazioni – per ben 32 paesi – che potranno essere agevolmente messe a confronto e comparate.

Tobias Höllwarth (EuroCloud) dichiara: “Questo è un progetto europeo. Con il portale CPC abbiamo creato la più grande piattaforma europea di informazione che si propone di spiegare gratuitamente la normativa privacy in termini più semplici confrontando 32 diverse discipline nazionali. Questo strumento permetterà alle aziende interessate di ottenere notevoli risparmi di spesa.”

Link CPC: www.cloudprivacycheck.eu

Q&A

Qual è il valore aggiunto del Cloud Privacy Check (CPC)?

Avv. Iacopo Destri: “Il Cloud Privacy Check (CPC) fornisce ai clienti di servizi cloud un quadro iniziale del contesto di riferimento. Ovviamente, il CPC non può sostituire la consulenza professionale di un legale ma consente di identificare fin dall’inizio le principali questioni che debbono essere prese in considerazione, con conseguente risparmio di tempo e costi di consulenza”

In che cosa consiste il primo livello di valutazione effettuato utilizzando il CPC, per esempio?

Avv. Chiara Agostini: “Nella prima fase di utilizzo del CPC, si determina se effettivamente il servizio in esame comporta il trattamento di dati personali. Se la risposta è affermativa, si passa alla seconda fase del Cloud Privacy Check. In questa fase, viene verificato se un terzo tratta o ha accesso a dati personali. La risposta a tali quesiti dipende dalla tipologia di servizio cloud richiesto dal cliente”

Ci sono differenze tra le normativa nazionali?

Avv. Iacopo Destri: “Ci sono alcune differenze e peculiarità in quasi tutti i paesi, e portarle a conoscenza dei soggetti interessati rappresenta proprio la finalità del servizio che abbiamo sviluppato. Abbiamo creato Report nazionali omogenei ed uniformi, sia per struttura che linguaggio, così da poter agevolmente confrontare le varie esperienze nazionali. Le differenze sono peraltro agevolmente identificabili in quanto sono evidenziate in colore arancione.”

Come pensate di procedere in futuro?

Avv. Chiara Agostini: “Per il momento abbiamo creato una rete internazionale di studi legali in più di 30 paesi mettendo a disposizione CPC in 26 lingue e senza alcun costo. Il nostro portale di informazione è progettato per aiutare le persone a comprendere ed applicare le leggi sulla protezione dei dati personali con riferimento ai servizi cloud in modo semplice e rapido e di confrontarle tra loro. Auspichiamo che il portale CPC possa diventare un punto di riferimento per reperire informazioni su questioni relative alla protezione dei dati personali. Abbiamo in progetto di integrare il portale con le modifiche apportate dal nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, pubblicare risposte alle domande più frequenti che verranno sottoposte o emergenti dalla prassi operativa, continuando sempre a proporre aggiornamenti sugli argomenti più rilevanti del settore, sempre a titolo gratuito”

Il CPC è utile anche per clienti di grandi dimensioni con funzioni legali interne?

Avv. Iacopo Destri: “La risposta è Si! Va osservato, però, che l’uso del CPC dovrebbe essere coordinato e concordato con il dipartimento legale interno. Non va dimenticato che il CPC non può sostituire la valutazione e la consulenza di un legale. L’esecuzione di tale analisi rientra infatti tra le funzioni del dipartimento legale interno che ben conosce ed è in grado di valutare appieno l’impatto di certe attività aziendali sulla disciplina privacy. Comunque la condivisione del CPC con l’ufficio legale interno può, tuttavia, agevolare l’identificazione di un linguaggio comune con le altre funzioni aziendali e facilitare il processo di compliance”.

Nasce Cloud Privacy Check, la più grande piattaforma europea online di informazione sulla protezione dei dati personali

Cloud Privacy Chech è un’iniziativa innovativa mirata a costruire uno strumento che potesse semplificare la comprensione di questo insieme di norme coinvolgendo più di 40 avvocati provenienti da tutta Europa. Per l’Italia sono stati prescelti gli avvocati Gianluca Morretta e Chiara Agostini di R&P Legal e gli Avv.ti Iacopo Destri e Anna Maria Lotto di C-Lex Studio Legale. Leggi qui l’articolo di Prima Comunicazione

C-Lex sul mensile Espansione: Iran e affari legali

Tre pagine di intervista agli avvocati Iacopo Destri e Guido Ferradini dello studio legale internazionale C-Lex dedicate dal mensile Espansione in tema di mercato iraniano, potenzialità e rischi di un Paese molto interessante in termini di business e di relazioni internazionali ma estremamente complesso. Leggi in allegato l’intervista completaespansione_settembre_2016_pag_56-57-58

Intervento dell’Avv. Luciano Daffarra di C-Lex sul Sole24Ore in tema di streaming pirata

Su Norme e Trubuti del Sole24Ore intervento dell’Avv. Luciano Daffarra dello studio legale internazionale C-Lex, in tema di normativa sullo streaming pirata legato ai diritti sportivi. Il commento dell’avvocato su una proposta di legge che andrebbe ad abbinare i diritti sportivi a quelli d’autore. In allegato l’articolo  sole24ore 9 agosto 2016